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"Vorrei dire anzitutto che per me Andreotti è una persona perbene. Questo per una questione di chiarezza, e per eliminare qualsiasi perplessità a riguardo".
(Clemente Mastella, ministro della Giustizia, "Micromega" n.6/2007, novembre 2007).
"Dovendo esprimere una valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano interpretarsi come una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino una vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo (...). L'imputato (Giulio Andreotti, ndr) ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale, nell'arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di un'esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di un'organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell'Isola:
a) chieda e ottenga, per conto di suoi sodali, a esponenti di spicco dell'associazione interventi paralegali, ancorché per finalità non riprovevoli;
b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione;
c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti;
d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso;
e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati;
f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi;
g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici - e non meramente fittizi - di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori (...) di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento dell'organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale (...).
Alla stregua dell'esposto convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che, conseguentemente, siano nel merito fondate le censure dei pm appellanti. Non resta allora che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento ed emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere per essere il reato concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti estinto per prescrizione".
(dalla sentenza della I Corte d'appello di Palermo a carico di Giulio Andreotti, imputato di associazione mafiosa, poi confermata definitivamente dalla Cassazione, 2 maggio 2003).
«perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussite, o che l’imputato lo ha commesso»
“Squillante per le sue funzioni non era in grado di ingerire con Sme: già per la Corte di Appello non c’era dubbio che il bonifico ‘Orologio’ sia riconducibile a Berlusconi, ma siccome non c’è stato alcun intervento di Squillante, quella dazione non prova l’iscrizione del magistrato al libro paga”.
Berlusconi, secondo il suo stesso difensore, pagò un giudice tramite Previti, ma non è reato. Le motivazioni della Cassazione, a questo punto, si annunciano avvincenti: davvero la Suprema Corte metterà nero su bianco che è lecito pagare un giudice? O magari che è lecito solo quando lo fa Berlusconi?
«because it's missing, is not sufficient or is contradictory the proof that the fact subsists, or that the suspect commited it»
Squillante (the corrupted judge) was not able to interfere with SME trial: already for the Corte d'Appello (2nd grade of italian trials) there was no doubt that the "Orologio" money transfer operation was linkable to Berlusconi, but, since there's no intervention of Squillante, that transfer does not proof that the judge was payed for that reason
Berlusconi, according to his defendant, payed a judge through Previti, but it's not a crime. The reasons of the Cassazione (3rd and last grade of italian trials), at this point, will be thrilling: really the Supreme Court will write black on white that is licit to pay a judge? Or maybe that it's licit only when Berlusconi is doing it?
"Mi ha iscritto scientemente nel registro degli indagati perché sapeva che, iscrivendomi, gli veniva tolta l'inchiesta e diventava un eroe nazionale".
"Non ho alcuna difficoltà: l'inchiesta vada avanti. Sono il primo a chiederlo perché voglio che questi schizzi di fango che mi sono stati gettati addosso mi vengano tolti".